Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato  e  difeso
ex lege dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.
80224030587, per il ricevimento degli atti,  fax  06/96514000  e  Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)   presso   i   cui   uffici    e'
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti
della  Regione  Sardegna  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  pro  tempore  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale della legge regionale n.  24  del  25  novembre  2014,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 57  del
4  dicembre  2014,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia   di
organizzazione della  Regione»  giusta  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 29 gennaio 2015. 
    La  legge  regionale  sopra  nominata,  che  consta  di  ventotto
articoli, ha emanato norme in materia di organizzazione della Regione
Sardegna, intervenendo a modificare, tra le altre  e  per  quanto  di
interesse, la  precedente  L.R.  31  del  13  novembre  1998  recante
«Disciplina  del  personale  regionale  e  dell'organizzazione  degli
uffici della Regione». 
    Essa, precisamente, cosi' dispone negli articoli 10, 11 e 12: 
Art. 10 
    (Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale  n.  31  del
1998. (Compiti del dirigente assegnato a studi e, ricerche). 
    «L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 e' sostituito
dal seguente: 
        "Art. 26 (Unita' di progetto) 
    1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  regionale,
possono essere costituite Unita' di progetto per il conseguimento  di
obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate  da  personale
dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti  in  possesso  dei
requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati  con
le modalita' di cui all'articolo 28, comma 4-quater. 
    2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento,  la
composizione, le modalita' di  formazione  e  di  conferimento  delle
funzioni, la durata delle Unita'  di  progetto  e  ne  individua  gli
obiettivi. 
    3. Al personale preposto al coordinamento delle Unita' di cui  al
comma 1 e' riconosciuta una retribuzione, collegata al  conseguimento
degli obiettivi,  prevista  dal  contratto  collettivo  regionale  di
lavoro per l'area dirigenziale.».; 
Art. 11 
    (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31  del  1998
(Attribuzioni delle funzioni dirigenziali). 
    1. All'articolo 28 della legge regionale  n.  31  del  1998  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dopo le parole «del corpo medesimo»  sono  aggiunte
le seguenti: «ovvero ad  altri  dirigenti  del  sistema  Regione,  in
possesso di comprovata professionalita' ed esperienza acquisite nelle
materie  di  competenza   del   Corpo   forestale,   ferma   restando
l'applicazione dell'articolo 29.»; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Le funzioni di direttore generale o  le  funzioni  ad
esse  equiparate  nelle  amministrazioni  del  sistema  Regione  sono
attribuite per un periodo massimo di cinque anni. 
    3-ter.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dall'articolo   29,   il
trattamento economico delle posizioni  amministrative  apicali  nelle
amministrazioni del sistema Regione non puo' superare quello previsto
per i direttori generali dell'Amministrazione regionale. 
    3-quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto
con quanto previsto nei commi 3-bis e 3-ter sono abrogate.»; 
        c) nel comma 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) le parole «nonche' quelle di  studio,  ricerca  e  consulenza»
sono abrogate; 
    2)  le  parole  «dell'Amministrazione»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «del sistema Regione»; 
        d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
          «4-bis. La  Giunta  regionale,  fino  all'espletamento  dei
concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei  limiti  del  10
per cento delle posizioni  dirigenziali  del  sistema  Regione,  puo'
autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al  comma
4 o dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale.»; 
        e) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
          «4-ter. Le funzioni di cui al comma  4-bis  possono  essere
attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate: 
    a) alla salvaguardia  della  salute  e  della  incolumita'  delle
persone; 
    b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e  servizi
di prima necessita', nonche' alla gestione e  alla  manutenzione  dei
relativi impianti; 
    c) alla sicurezza dei luoghi. 
        4-quater. La Giunta  regionale  stabilisce  i  criteri  e  le
modalita' per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4-bis e,
valutata  la  necessita'  organizzativa,  autorizza   l'avvio   delle
relative procedure selettive per titoli e colloquio. 
    4-quinquies. Gli incarichi di cui al  comma  4-bis  hanno  durata
massima di ventiquattro mesi e non sono  immediatamente  rinnovabili.
Al dipendente spetta  per  la  durata  dell'incarico  il  trattamento
accessorio del personale con qualifica dirigenziale. 
    4-sexies. L'esercizio delle  funzioni  attribuite  ai  sensi  del
comma 4-bis non costituisce titolo valutabile  ai  fini  dell'accesso
alla carriera dirigenziale.»; 
    f) nel comma 7 l'ultimo periodo e' abrogato; 
    g) nel comma 8 il periodo «La revoca non puo' essere disposta nei
dodici mesi successivi all'insediamento della  Giunta  regionale»  e'
abrogato. 
    2. Le disposizioni legislative o contrattuali che riconoscono  un
trattamento economico  parametrato  alla  retribuzione  di  posizione
prevista per le funzioni di dirigente con compiti di studio,  ricerca
e consulenza sono da  intendersi  riferite  alla  misura  attualmente
prevista dal contratto collettivo per la suddetta posizione. 
Art.12 
    (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 31  del  1998
(Sostituzione dei direttori generali e di servizio). 
    1. L'articolo  30  della  legge  regionale  n.  31  del  1998  e'
sostituito dal seguente: 
        «Art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio) 
    1. In caso di vacanza le  funzioni  di  direttore  generale  sono
esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente  della
medesima direzione generale,  individuato  dall'organo  politico  con
proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni  sono
esercitate per un massimo di novanta  giorni  dal  dirigente  con  la
maggiore anzianita' nelle funzioni di  direttore  di  servizio  della
medesima direzione generale. 
    2. Il direttore  generale,  all'atto  del  proprio  insediamento,
designa  con  apposito  provvedimento  il dirigente  della  direzione
generale che lo sostituisce  in  caso  di  assenza.  In  mancanza  di
designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e  del
suo sostituto, le funzioni  sono  esercitate  dal  dirigente  con  la
maggiore anzianita' nelle funzioni di  direttore  di  servizio  della
medesima direzione generale. 
    3. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale per
oltre quarantacinque giorni da parte del sostituto, a questi compete,
a  decorrere  dal  quarantaseiesimo  giorno,  la  differenza  tra  il
trattamento economico in godimento e il  trattamento  economico  piu'
favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate. 
    4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4-bis,  sono  esercitate
dal dirigente con maggiore  anzianita'  nella  qualifica  fra  quelli
assegnati alla direzione  generale  di  cui  il  servizio  fa  parte,
escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal
funzionario  con  maggiore  anzianita'  nella  qualifica  fra  quelli
assegnati al servizio. 
    5.  Il  direttore  generale,  entro   trenta   giorni   dal   suo
insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio
provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in  possesso  dei
requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che puo' svolgere
le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio. 
    6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di  servizio
per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi  compete  la
quota parte dell'indennita' di risultato  attribuita  per  l'anno  di
competenza alla struttura dirigenziale  in  relazione  alle  funzioni
esercitate. 
    7. In caso di pari anzianita' nella qualifica, le  funzioni  sono
esercitate dal piu' anziano di eta'.». 
    La materia  normata  in  sede  regionale,  attenendo  ad  aspetti
dell'ordinamento civile e del pubblico impiego, pone il problema  del
suo  rapporto  con  la  legislazione   statale   e   di   derivazione
contrattuale collettiva nonche', per quel che qui interessa,  con  la
Costituzione,  cosicche'  e'  avviso  del  Governo  che  la   Regione
Sardegna, sotto diversi profili, abbia travalicato i  limiti  fissati
dalla Costituzione alla  propria  potesta'  normativa,  ponendosi  in
contrasto con i vincoli posti dalla legislazione statale, cui in  via
esclusiva e' affidata la disciplina del rapporto di  lavoro  pubblico
privatizzato, che rientra, secondo l'orientamento  gia'  espresso  da
codesta Corte, nell'ambito dell'ordinamento civile, di cui alla lett.
I) del 2° comma dell'art. 117 (cfr.  sentenze  n.  68  del  2011,  n.
17/2014) come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Violazione dell'art. 3, 4 e 5 dello  Statuto  speciale  (L.  cost.
3/1948), dell'art. 117, comma 2,  lett.  I)  della  Costituzione,  in
relazione al contenuto dell'art. 10, LR. n. 24/2014. 
    Come detta l'art. 3 dello Statuto della Regione Sardegna, essa ha
potesta' legislativa «in armonia con la  Costituzione  e  i  principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  col  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». 
    L'articolo  10  della  L.R.  24/2014,   sopra   riprodotto,   nel
sostituire l'articolo 26 della legge regionale  n.  31/1998,  prevede
l'istituzione  di  unita'  di  progetto,  per  il  conseguimento   di
obiettivi specifici, coordinate da personale  dirigente  del  sistema
Regione, ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso
alla qualifica dirigenziale nonche'  che  al  personale  preposto  al
coordinamento di tali  Unita'  di  progetto,  viene  riconosciuta  la
retribuzione di risultato prevista dal CCNL per l'area dirigenziale. 
    Tale disposizione, nella parte in cui prevede  l'attribuzione  al
personale non dirigente della retribuzione di risultato, prevista dal
CCNL   per   l'area   dirigenziale,   contrasta   evidentemente   con
l'ordinamento normativo e contrattuale vigente, afferendo  certamente
ad  aspetti  della  disciplina  del  rapporto  di   lavoro   pubblico
(privatizzato) che, secondo l'indirizzo di codesta Corte (n. 17/2014;
61/2014) rientra nella materia  dell'«ordinamento  civile»  riservata
alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai  sensi  dell'art.
117, 2° comma, lett. 19 della Costituzione. 
    2. Violazione dell'art. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale (L. cost.
3/1948), dell'art. 117, comma 2, lett. I) della Costituzione, nonche'
dell'art. 52 DLGS 165/2001 in relazione al  contenuto  dell'art.  11,
commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, LR. n. 24/2014. 
    L'articolo 11, anch'esso sopra testualmente  riprodotto,  apporta
modifiche all'articolo  28  della  legge  regionale  n.  31/1998,  in
materia di attribuzioni dirigenziali. 
    In particolare, il comma 4-bis prevede la  possibilita',  per  la
Giunta regionale, di autorizzare, fino all'espletamento dei  concorsi
pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10  per  cento
delle posizioni  dirigenziali  del  sistema  Regione,  l'attribuzione
temporanea delle funzioni di direzione di servizio  a  dipendenti  in
possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. 
    Il successivo comma 4-quater, prevede  che  la  Giunta  regionale
stabilisca  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'attribuzione   degli
incarichi  di  cui  al  comma  4-bis  e,   valutata   la   necessita'
organizzativa, autorizzi l'avvio delle relative  procedure  selettive
per titoli e colloquio. 
    Il comma 4-quinquies, inoltre, prevede che al dipendente  spetta,
per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del  personale
con qualifica dirigenziale. 
    In sostanza, la normativa in oggetto regola una specifica ipotesi
di assegnazione di personale ad altre mansioni (nella specie di rango
dirigenziale), ma non consente  di  ricondurre  l'attribuzione  delle
funzioni in parola ne' all'istituto  della  reggenza,  ne'  a  quello
dell'assegnazione di mansioni superiori, secondo quanto. 
    Anche in questo caso la norma regionale incide  sulla  disciplina
di rapporti di lavoro pubblico, e cioe' di diritto privato, in quanto
regolabili dal codice civile  (e  dai  contratti  collettivi),  cosi'
invadendo la  sfera  dell'ordinamento  civile,  come  visto,  materia
riservata alla competenza esclusiva dello Stato. La previsione,  poi,
non consente d'inquadrare l'attribuzione delle funzioni in parola ne'
nell'istituto della reggenza (come dovrebbe  essere),  in  quanto  il
reggente   non   dovrebbe   avere   diritto   all'incremento    della
retribuzione, come risulta, invece, dalla norma che si  censura;  ne'
in quello dell'assegnazione a mansioni superiori, non ammessa in caso
di passaggio dal comparto alla dirigenza. 
    Come  gia'  affermato  da  codesta  Corte,  che   ha   dichiarato
illegittimita' costituzionale di una disposizione del tutto  analoga,
adottata dalla  Regione  Abruzzo  (L.R.  71/2012)  «La  normativa  in
oggetto regola una specifica ipotesi di assegnazione di personale  ad
altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale), che  tipicamente
attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta,  cioe',
una  modificazione  temporanea  con  riguardo  al   contenuto   della
prestazione lavorativa. Trattandosi di un  mutamento  provvisorio  di
mansioni, la relativa disciplina rientra dunque,  nella  materia  del
rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile. 
    Con la conseguenza che gia' per questa sola ragione  sussiste  la
lesione denunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri (in  tal
senso, sentenze n. 213 del 2013 e n. 215 del 2012).» 
    Ne consegue che la Regione ha travalicato dal proprio  limite  di
competenza legislativa. 
3. Violazione dell'art. 3, 4 e 5 dello  Statuto  speciale  (L.  cost.
3/1948), dell'art. 117, comma 2, lett. I) della Costituzione, nonche'
dell'art. 52 DLGS 165/2001 in relazione  al  contenuto  dell'art.  12
L.R. n. 24/2014 . 
    Con la norma contenuta nell'art. 12,  la  Regione  ha  sostituito
l'art. 30 della L.R. n. 31/1998, prevedendo che, in caso di  vacanza,
le funzioni di direttore di servizio, sono esercitate  dal  dirigente
con maggiore anzianita' nella qualifica  fra  quelli  assegnati  alla
direzione generale di cui il servizio fa  parte  o,  in  mancanza  di
dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianita'. 
    Il direttore generale individua il funzionario  in  possesso  dei
requisiti  per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale,  che   puo'
svolgere  le  funzioni  sostitutive,  cui  compete  la  quota   parte
dell'indennita' di risultato attribuita per l'anno di competenza alla
struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate. 
    Si ritiene che anche in questa ipotesi si riproponga la  medesima
violazione, gia' esaminata nei motivi precedenti, all'art. 117, comma
2°, lett. I) cost, in quanto la Regione ha esorbitato  dalla  propria
potesta' normativa in materia di «ordinamento civile» attribuita alla
competenza esclusiva dello Stato. 
4. Violazione dell'art. 3, 4 e 5 dello  Statuto  speciale  (L.  cost.
3/1948), degli artt. 117, comma 3, 3 e  97,  della  Costituzione,  in
relazione al contenuto degli artt. 10, 11 e 12 L.R. n. 24/2014. 
    Con  riferimento  agli  articoli  statutari  richiamati,  le  tre
disposizioni normative esaminate si pongono, altresi',  in  contrasto
con il principio del coordinamento della  finanza  pubblica,  di  cui
all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, cui  la  Regione,  pur
nel rispetto della sua autonomia, non puo' tuttavia derogare  nonche'
con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Il vincolo del rispetto dei  principi  statali  di  coordinamento
della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali,  condizionati
anche  dagli  obblighi  comunitari,  e'  infatti  vincolante  per  le
Regioni, proprio al fine di soddisfare esigenze di  razionalizzazione
e contenimento della spesa pubblica.